Nel diritto italiano non esiste alcuna norma specifica che nell’ambito dei rapporti privatistici garantisca la parità di stipendi a chi svolge mansioni identiche, per quanto riguarda il settore privato. Secondo la sentenza della Cassazione n. 17008/2025, pertanto, le aziende non sono tenute ad assicurare la parità di retribuzioni a tutti i lavoratori che svolgono gli stessi compiti.

Secondo i giudici, la Costituzione non interviene al riguardo prevedendo solo che la retribuzione sia proporzionata e sufficiente per garantire un’esistenza libera e dignitosa (articolo n. 36), ricordando anche che il principio di uguaglianza sancito dall’articolo n. 3 riguarda i cittadini di fronte alla legge e non coinvolge l’ambito dei rapporti di lavoro.

Anche la nuova direttiva UE 2023/970, pur esortando alla “pay transparency” per rafforzare la parità salariale tra uomini e donne per un lavoro di pari valore, non introduce obblighi in materia di retribuzioni dovute per mansioni identiche ma tutela l’effettiva corrispondenza tra attività svolta nel concreto e retribuzione salariale, secondo l’effettivo inquadramento.
Ogni datore di lavoro può quindi legittimamente prevedere differenze di compenso anche tra lavoratori impiegati nello stesso ruolo e con diverso inquadramento, purché si applichino criteri oggettivi e purché il salario resti comunque commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Altrettanto fondamentale è che non vi siano discriminazioni legate al genere, all’età, alla razza o a convinzioni personali o sindacali.

Nella sostanza, due dipendenti della stessa azienda possono anche svolgere lo stesso lavoro e concordare una diversa retribuzione contrattuali purché in ciascun caso siano adeguate alle attività svolte, conformi alle qualifiche e a proprio inquadramento e ai gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Il principio della libertà salariale concede al datore di lavoro di offrire uno stipendio più alto ad alcuni dei suoi lavoratori, magari più esperti, purché garantisca agli altri nelle medesime posizioni e mansioni salari congrui e proporzionati alle attività svolte nei rispettivi ruoli.

stipendi diversi