La Suprema Corte, con la sentenza n. 29638/2025, interpreta in modo restrittivo le norme del decreto Salva Casa, ossia il D.L. 69/2024, voluto dall’Esecutivo al fine di alleggerire i cittadini dal peso della burocrazia nel campo dell’edilizia.
Ricordiamo che il provvedimento – con l’introduzione della lettera b-ter) all’art. 6 del T.U. edilizia – ha allargato l’elenco delle opere in edilizia libera. Ebbene, i giudici di piazza Cavour hanno concluso che la chiusura di un balcone con pergotenda, realizzando una vera e propria veranda, non costituisce un intervento di edilizia libera e, quindi, non può essere esentata da apposita autorizzazione comunale. Se, per creare una veranda, la pergotenda non è realizzata con un materiale retrattile e facilmente amovibile e, anzi, viene usata per chiudere uno spazio esterno in modo permanente e con alterazione dell’impatto visivo, non è un’opera di edilizia libera ma di trasformazione edilizia, che necessita in ogni caso dei permessi comunali.

veranda