L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 D.Lgs. n.14/2019, Codice della crisi) è una procedura che rende inesigibili i debiti di una persona fisica che non possiede redditi o beni utili ai creditori, riservata a chi non può offrire «alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura». Si concede una sola volta nella vita.

uomo disperato pieno di debiti e incapiente

Aumento delle istanze riflette peggioramento economico delle famiglie e maggiore conoscenza della procedura: nel 2025 l’esdebitazione dell’incapiente ha rappresentato il 17% delle 360 istanze depositate alla Camera Arbitrale di Milano; il Ministero della Giustizia riportava 1.651 istanze pendenti nel 2025.

Base normativa: legge n.3/2012, poi confluita nel Codice della crisi (entrato in vigore il 15/07/2022).
Correttivo D.Lgs. n.136/2024 (in vigore dal 28/09/2024) ha:
collegato la soglia di incapienza all’assegno sociale;
ridotto il periodo di osservazione da 4 a 3 anni;
eliminato la condizione del 10% dei creditori per la riapertura dei pagamenti.

Chi può chiedere
Possono richiederla consumatori, professionisti e «imprese minori» (persone fisiche con attivo patrimoniale annuo fino a €300.000 e ricavi annui fino a €200.000 nei tre esercizi precedenti e debiti fino a €500.000). Sono escluse società e imprenditori sopra queste soglie.

Soglie di incapienza (2026)
La soglia si calcola sull’assegno sociale 2026 (€7.101,12/anno) aumentato della metà e modulato per parametro di equivalenza ISEE. Soglie annue (esempi):
1 componente: €10.651,68 (€/mese 887,64)
2 componenti: €16.723,14
3 componenti: €21.729,43
4 componenti: €26.203,13
5 componenti: €30.357,29
+0,35 parametro per ogni componente oltre il quinto
Il reddito considerato è netto, al netto di spese di produzione (se attività) e di quanto occorre per il mantenimento familiare. Ci sono però orientamenti giurisprudenziali non uniformi in merito al criterio di calcolo.

Come si presenta la domanda
Domanda al giudice tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), assistito da un iscritto all’organismo.
Documentazione richiesta (art. 283, comma 3): elenco creditori con importi e PEC/indirizzi, elenco atti di straordinaria amministrazione ultimi 5 anni, dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni, indicazione di stipendi/pensioni/altre entrate del debitore e del nucleo.
L’OCC prepara una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, impossibilità di pagare e valutazione del merito creditizio del finanziatore.
Costi e fondo

Compensi OCC ridotti della metà per questa procedura, ma comunque dovuti dal debitore. La legge di bilancio 2025 ha stanziato un Fondo di €500.000 per coprire spese e compensi per i debitori senza risorse, ma il decreto attuativo (criteri e modalità con MEF) non è stato adottato: il fondo non è operativo.
Valutazione del giudice: meritevolezza

Il giudice concede l’esdebitazione solo se riconosce la meritevolezza del debitore: assenza di frodi, dolo o colpa grave nella formazione dei debiti. Esempio: il Tribunale di Milano ha respinto una domanda per colpa grave.
Dopo il decreto il debitore è soggetto a controlli per 3 anni: deve presentare una dichiarazione annuale; se sopravvengono utilità (redditi o beni) sopra la soglia, i creditori possono agire su quelle nuove utilità per soddisfarsi.
La dichiarazione omessa può comportare la revoca del beneficio. I finanziamenti non sono considerati «utilità» ai fini di riapertura.

La cancellazione rende inesigibili la maggior parte dei debiti anteriori alla domanda, incluse cartelle esattoriali e debiti contributivi.
Sono esclusi dall’esdebitazione: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti per fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie (art. 278, comma 7).
I coobbligati, fideiussori e terzi che hanno garantito restano perseguibili: il beneficio vale solo per il debitore incapiente, non estingue la responsabilità dei garanti o dei condebitori.

La procedura è l’ultima risorsa: altre procedure del Codice della crisi prevedono pagamenti almeno parziali (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata). L’esdebitazione è specifica per chi non ha nulla da offrire.

Aspetti pratici e criticità
Orientamenti giudiziali non uniformi sulla misurazione dell’incapienza.
Mancata attuazione del Fondo per le pratiche senza risorse genera criticità operative e di accesso.
Le istanze aumentano in periodo di difficoltà economica; associazioni consumatori chiedono rifinanziamento stabile del Fondo e misure transitorie.