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Scrivere su internet, le nuove leggi sulla diffamazione - nessuno dormirà tranquillo

giornalistaPassa in Senato il ddl su diffamazione: equiparate le testate, nuove disposizioni sulla rettifica, e la citazione del diritto all’oblio. Ma è un nonsense.

Il Parlamento si appresta a definire una nuova legge sulla diffamazione dopo più di sessant’anni. Di per sé una buona notizia che si cerchi di aggiornare le leggi ai nuovi tempi e modalità di informazione, però c’è da farsi gelare il sangue nelle vene pensando al lungo elenco di disegni di legge da notte di Halloween negli anni passati. Il nuovo Disegno di Legge ha ancora qualche lacuna, la prima delle quali è che cita a sproposito la sentenza Google sul diritto all’oblio.

Un paio di settimane fa le testate nazionali si sono scatenate sul Ddl diffamazione, parlando di «nuova legge bavaglio». Il termine è completamente sbagliato e in questo ha perfettamente ragione Luca Sofri nel suo commento, dove sottolinea con acume come in realtà questi termini sono utilizzati da chi non conosce, evidentemente, la vita quotodiana di chi fa informazione online. Tuttavia, ha anche ragione Guido Scorza a denunciare le cattivissime intenzioni di alcuni emendamenti – proposti da partiti diversi da quello della relatrice e del governo – che includevano clamorosamente anche i blog sconfinando dal diritto di rettifica alla censura preventiva. Per fortuna respinti nella votazione in Aula.

Cosa dice il testo
La cosa migliore è leggere il testo del disegno di legge. Da qui si evincono le caratteristiche e gli obiettivi principali della legge, che per quanto concerne il digitale sono i seguenti:

Equiparazione tra testate cartacee e testate online. Il lavoro del legislatore si incaglia, da anni, su questo tema: dal punto di vista morale è ovvio che una diffamazione ferisce un cittadino senza differenza rispetto al mezzo con la quale è stata diffusa. Nella legge si specifica giustamente la responsabilità individuale del giornalista e del suo direttore. Il problema è che una testata online (attenzione, regolarmente registrata, non un blog) non ha limiti fisici, può aggiornare, cancellare i propri contenuti, le dinamiche sono molto diverse. In questo caso, purtroppo, la via è quella suggerita da quel campionario di antichità che è l’Ordine dei giornalisti, che non ha ancora capito che le leggi sull’informazione in Rete vanno scritte ex novo, non ricalcate da altre precedenti.
Dovere di rettifica. Anche in questo caso l’etica non dovrebbe avere confini. L’obiettivo meno dichiarato della legge (quello ufficiale è fare tesoro del caso Sallusti) è di imporre una certa rigidità al meccanismo. La rettifica è in assoluto la cosa più complicata da riprodurre online, perché è stata pensata all’epoca del piombo. Invece il testo uscito dalla Commissione Giustizia in Senato è poco incline all’elasticità:
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell’articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false.

La dolorosa e lunga carrellata di leggi bavaglio, quelle vere, insegna che il diavolo è nei dettagli. In questo caso si intuisce la volontà di non cascare nei paradossi sulla responsabilità oggettiva su commenti e altre parti del prodotto informativo, dato che si citano espressamente i contenuti «trasmessi in rete dalle stesse redazioni». Punto a favore. Considerando che il giornalista può anche chiedere la rettifica, di fatto è responsabilizzato il direttore. Corretto, perché altrimenti un eventuale problema con l’editore di cui il collaboratore non fosse a conoscenza lo lascerebbe col cerino in mano. Purtroppo però il controllo di un direttore, sull’online, è solo teorico, quindi c’è il rischio di un coinvolgimento piuttosto complicato.

Per quanto rigida, poco adattata al web, la rettifica 2014 è comunque molto migliorata rispetto ai terribili primi anni duemila. Continua a pretendere decisioni frettolose (due giorni) e preventive, ma il tribunale sospende ogni automatismo se è questione di difendere la libertà di stampa, anche se sembra fatta apposta per creare situazioni paradossali di rettifiche ad articoli già scomparsi o corretti. E qui si viene al vulnus: la cancellazione.

NUOVE PROPOSTE FOLLI SULLA DIFFAMAZIONE IN RETE
Camera dei Deputati Galera, multe, equiparazioni, ma anche tentativi più logici: in commissione giustizia la nuova legge sulla diffamazione dà materia al rumore dei nemici.
L’articolo 3 sull’oblio
La novità del testo del Senato rispetto a quello della Camera è l’articolo 3, che nelle misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o nella reputazione così recita:

L’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti Internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti Internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.

In questo articolo gli estensori del testo mostrano di aver capito la differenza tra il web e il cartaceo (altro che equiparazione): sul web il problema non è pubblicare una rettifica, ma ciò che preoccupa il diffamato è la diffusione incontrollata del contenuto in Rete, che sia stato successivamente rettificato o meno. Per giustificare questo articolo, la relatrice ha citato a sproposito la sentenza Google, che nulla c’entra con la diffamazione ed è piuttosto strano che venga citata. Quasi per moda. Il problema è che così si passa dalla correzione di un testo all’obbligo per un direttore di un giornale online di preoccuparsi di togliere dai motori di ricerca il contenuto potenzialmente diffamatorio, deincidizzandolo.

Questo compito va incredibilmente oltre i princìpi del diritto all’oblio, che da nessuna parte si occupa della diffamazione e che per essere gestito prevede una commissione di valutazione. In pratica si trasforma ogni testata online in uno strumento di deindicizzazione preventiva, sulla base della rettifica, quando invece c’è un Codice della privacy che ha già un suo protocollo e qualche passaggio e garanzia in più.

Una legge che non chiarirà nulla
La sensazione è che se si lasciasse perdere il terzo articolo, rispettando così anche il lavoro sulla Dichiarazione dei diritti in Internet, il testo ne guadagnerebbe. Sarebbe un testo che avrebbe un paio di bei meriti (preoccuparsi della diffamazione in senso moderno, quasi al limite della sua depenalizzazione; prevedere finalmente una sanzione pecuniaria per le querele temerarie, cioè quelle citazioni in tribunale dei giornalisti col solo obiettivo di intimidirli e danneggiarli economicamente), ma anche dei limiti. Probabilmente non farebbe nessun danno particolare, ma neppure farebbe la differenza. Ora si vedrà se alla Camera subirà ulteriori cambiamenti oppure passerà in questa forma. In tal caso, sarebbe questione di pochi giorni.
(webnews.it)

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